I tribunali in materia minorile

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tribunale-di-cataniaGiorno 7 marzo alle ore 16,   presso    il Tribunale di Catania, Aula delle Adunanze Plenarie, sarà tenuto un Convegno dal titolo “Il riparto di competenza tra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario alla luce della Legge n. 219 del 10.12.2012”.

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Oggetto del dibattito sarà la sottile linea di demarcazione tra il potere giurisdizionale dei due Tribunali in materia minorile e sulle loro reciproche interferenze, alla luce della recente normativa.

Il legislatore, con l’articolo 3,  ha modificato l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto del 30 marzo 1942 n. 318, che prevedeva, prima della riforma, la competenza esclusiva del Tribunale dei Minorenni per I provvedimenti contemplati dagli artt. 316 e 317 bis c.c.: i primi destinati a regolare i contrasti in ordine all’esercizio della potestà sui figli in assenza dell’interruzione della convivenza tra i genitori, i secondi destinati a regolare l’esercizio della potestà nel caso di interruzione della convivenza tra i genitori, con particolare riferimento ai genitori non coniugati, con estensione diretta alla famiglia di fatto delle disposizioni previste per la famiglia c.d. legittima, in virtù del richiamo operato dall’art. 4 comma II l. n. 54 del 2006 (c.d. legge sull’affidamento condiviso), che ha stabilito “l’applicabilità delle disposizioni contenute nella legge indicata anche ai figli di genitori non coniugati”.

A seguito della riforma, i provvedimenti sopra citati sono stati attribuiti alla competenza del giudice ordinario, estendendo a quest’ultimo non solo la competenza in materia di separazione e divorzio tra i coniugi, ma anche tutte le vicende familiari ed i rapporti economici concernenti la famiglia di fatto.

Rimanendo esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni per l’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile: in detta ipotesi, per tutta la durata del processo  la competenza spetta al giudice ordinario.

Un aspetto critico introdotto dall’art. 3 l. 219 del 10.12.2012 concerne il richiamo alla competenza del Giudice ordinario anche per i provvedimenti di limitazione della potestà previsti dall’art. 333 c.c. attribuiti in precedenza alla competenza del Tribunale per i Minorenni.

 Il rito applicabile nei procedimenti sopra indicati è quello di cui all’art. 737 c.p.c., cioè il rito camerale caratterizzato dalla celerità del procedimento, dall’istruttoria sommaria e dall’ampio potere ufficioso del giudice.

Verranno anche attenzionate le disposizione vigenti in materia di riconoscimento dei figli naturali.

I relatori tenteranno di fornire delle risposte, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

Presenteranno l’incontro: Dott. Bruno Di Marco, Presidente del Tribunale di Catania; Avv. Maurizio Magnano Di San Lio, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania; Avv. Renata Saitta, Componente Direttivo della Camera Minorile di Catania.

Moderatore: Avv. Maurizio Benincasa, Presidente della Camera Minorile di Catania.

 Esporranno i lavori: Dr.ssa Stefania Barbagallo, sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minori; Dr. Massimo Pulvirenti, Giudice della I sezione Civile di Catania e  Dr. Massimo Lo Truglio, Giudice presso il Tribunale dei Minori.

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